Il Comune di Milano non può lasciare fermo a tempo indeterminato un procedimento per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. È quanto stabilito dal Tar della Lombardia, che ha accolto il ricorso presentato da Lambretto Immobiliare Srl contro il silenzio dell’amministrazione comunale su un progetto di nuova costruzione a destinazione residenziale in via Cletto Arrighi 16.
La vicenda riguarda un’istanza presentata dalla società il 10 dicembre 2025. Il 29 dicembre il Comune aveva interrotto i termini del procedimento, motivando la decisione con la mancanza della convenzione urbanistica già approvata dall’organo comunale competente.
Il Tar: il Comune deve concludere il procedimento
Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, l’assenza della convenzione non può determinare una paralisi indefinita dell’iter. La convenzione urbanistica, infatti, non può essere considerata un documento preesistente che il privato deve semplicemente acquisire e presentare all’amministrazione.
Si tratta invece, secondo quanto rilevato dal Tar, del risultato dell’istruttoria e del confronto tra il Comune e il soggetto proponente. Per questo motivo, l’istruttoria relativa al progetto edilizio e quella relativa alla convenzione devono procedere contestualmente.
Il Tribunale ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento del Comune di Milano, stabilendo che Palazzo Marino dovrà completare l’istruttoria sul progetto e sulla convenzione.
Sessanta giorni per arrivare a una decisione
La sentenza impone all’amministrazione comunale di trasmettere lo schema definitivo della convenzione all’organo competente per l’approvazione entro 60 giorni.
Il termine rappresenta quindi il limite entro il quale il Comune dovrà portare avanti il procedimento e arrivare a una risposta espressa. La decisione del Tar, però, non significa che il progetto debba necessariamente essere approvato.
L’amministrazione conserva infatti il potere di esprimere un diniego, purché la decisione sia sostenuta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione coerente.
In caso di nuova inerzia possibile un commissario ad acta
Il Tribunale ha inoltre previsto una conseguenza nel caso in cui il Comune non dovesse rispettare quanto stabilito dalla sentenza. In caso di ulteriore inerzia potrà infatti essere nominato un commissario ad acta, incaricato di intervenire al posto dell’amministrazione per assicurare la conclusione del procedimento.
La pronuncia del Tar ribadisce dunque un principio preciso: il Comune non è obbligato ad accogliere una richiesta edilizia, ma non può nemmeno mantenerla senza una decisione per un periodo indefinito. L’istruttoria dovrà essere completata e l’amministrazione dovrà assumere una posizione espressa sul progetto di via Cletto Arrighi.
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